Art. 2.
(Competenze).

      1. Al fine di garantire la sicurezza delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche, assumono rilievo essenziale, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, gli interventi finalizzati a garantire, negli edifici scolastici e nelle relative pertinenze:

          a) la sicurezza statica degli edifici e, in generale, di tutti gli impianti di proprietà degli enti locali;

          b) la sicurezza degli impianti elettrici;

          c) la sicurezza degli impianti termici;

 

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          d) la sicurezza degli altri impianti e dei materiali di proprietà dell'istituzione scolastica;

          e) la sicurezza degli impianti di proprietà di terzi;

          f) la predisposizione delle vie di fuga;

          g) la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

      2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f), è competente l'ente territoriale proprietario dei locali; per gli interventi di cui al comma 1, lettere d) e g), è competente l'istituzione scolastica. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti terzi proprietari degli impianti; spetta all'istituzione scolastica il compito di garantire condizioni di sicurezza relativamente alla custodia dei medesimi impianti e di fornire i dati in proprio possesso ai fini della ricognizione di cui all'articolo 3.
      3. Gli enti locali competenti sono tenuti a stipulare apposita assicurazione, per gli edifici scolastici di loro proprietà, contro i danni e gli eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 10.